L’Acif perde al Tar: Respinto il suo ricorso contro il diniego alla sanatoria edilizia attivato dal Comune di Scicli

La sentenza è stata pubblicata il 13 novembre (la Camera di consiglio si era tenuta l’8 ottobre). Il Tar di Catania non ha accolto il ricorso del titolare dell’Azienda Acif di contrada Cuturi, relativo al diniego della concessione in sanatoria di parti costruite abusivamente nell’edificio che ospita l’azienda per il trattamento di rifiuti; diniego posto dal Comune di Scicli.
Il Tar  dichiara “la correttezza del giudizio negativo dell’Amministrazione resistente (Comune di Scicli, ndr) in ordine al requisito della doppia conformità e, conseguentemente, la legittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria in questa sede impugnato” dal Comune di Scicli. E si legge ancora nella sentenza “Ed invero, deve ritenersi legittimo e doveroso il diniego della concessione in sanatoria di opere eseguite senza titolo abilitante, qualora le stesse non risultino conformi tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della loro realizzazione quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria…La c.d. doppia conformità costituisce, infatti, un requisito dal quale non può prescindersi ai fini del rilascio della sanatoria di opere edilizie. Del resto, la ragionevolezza della regola posta dall’art. 36, del dpr 308 del 2021 discende dalla duplice esigenza presa in considerazione dal legislatore, da un lato, di evitare che il potere di pianificazione possa essere strumentalizzato al fine di rendere lecito ex post (e non punibile) ciò che invece è illecito (e punibile) e, dall’altro, di dissuadere dall’intenzione di commettere abusi, poichè soltanto così colui il quale costruisce sine titulo è consapevole di essere tenuto alla demolizione dell’abuso, anche in presenza di una sopraggiunta modifica in senso favorevole dello strumento urbanistico. Il ricorso pertanto è infondato e deve essere respinto.”
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania condanna la ditta ricorrente, cioè l’Acif, alle spese di lite, che liquida in favore del Comune in complessivi 2 mila euro oltre iva e spese generali al 15%.

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