ANNULLATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIANTO ACIF: I possibili scenari futuri

Il Dipartimento Acque e Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia lo scorso 14 febbraio ha annullato l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per l’ampliamento dell’impianto ACIF di contrada Cuturi. Otteniamo oggi un importante successo in una lunga battaglia che il nostro Comitato conduce da 4 anni, unitamente al locale circolo di Legambiente e con il supporto dell’intera città.

1-Come ci siamo arrivati

Gli esposti del circolo Legambiente Kiafura di Scicli al Genio Civile di Ragusa (30 marzo 2018) e all’ufficio urbanistica del Comune di Scicli (4 aprile 2018) hanno evidenziato una serie di abusi edilizi nell’impianto esistente. Tali abusi sono stati riscontrati sia dal Genio Civile che dagli uffici comunali e sono stati riconosciuti dalla stessa ditta, che ha presentato istanze di sanatoria. L’ufficio urbanistica del Comune ha respinto la richiesta di sanatoria ed ha ordinato la demolizione delle opere abusive. La ditta ha pertanto presentato ricorso al TARS contro tale diniego, chiedendo altresì la “sospensiva” dell’ordinanza di demolizione, che con ordinanza del 22 luglio 2019 il TARS-Catania ha negato.

Accertati gli abusi, in data 4 febbraio 2019 Il circolo Legambiente Kiafura ha inoltrato all’Assessorato regionale dell’Energia una nuova istanza di annullamento dell’AIA (che si aggiungeva a quelle presentate dal Comune di Scicli in data 22 maggio 2017 e dal Comitato in data 1 marzo 2018, mai esitate nonostante l’impegno del presidente Musumeci di dare una risposta entro 15 giorni – dal 4 aprile 2018!), in base al presupposto che se l’impianto esistente è abusivo e su di esso pende un’ordinanza di demolizione, non può esserne autorizzato l’ampliamento. Nello stesso tempo, con le stesse motivazioni il circolo Legambiente Kiafura provvedeva a integrare il ricorso, presentato insieme a questo Comitato il 9 maggio 2016, e tuttora pendente, con “motivi aggiunti”, relativi appunto agli abusi edilizi riscontrati.

Tale ricorso per “motivi aggiunti” in data 20 giugno 2019 veniva trasmesso all’Assessorato regionale dell’Energia dalla Avvocatura dello Stato e determinava l’avvio del procedimento di revoca/annullamento (nota del 13 agosto 2019 del Dipartimento Acque e Rifiuti dell’Assessorato). Nel corso del procedimentoveniva richiesto alle parti (Legambiente e ditta ACIF) di presentare memorie a supporto delle loro tesi e al Comune la documentazione degli abusi edilizi.

Il merito di aver promosso e sostenuto il procedimento di annullamento va quindi tutto al locale circolo di Legambiente, supportato in sede tecnica dal nostro Comitato. Va comunque dato merito agli uffici del Genio Civile di Ragusa, del settore Urbanistica del Comune di Scicli e del Dipartimento Acque e Rifiuti dell’Assessorato Regionale di aver svolto correttamente e puntualmente il loro compito.

2-Cosa dice il provvedimento

Il provvedimento prende in considerazione solo la questione degli abusi edilizi, ignorando le altre gravi contestazioni sulla correttezza della procedura che aveva portato all’AIA del DDS 3 marzo 2016, presentate al TARS-Catania nel ricorso del 9 maggio 2016, nonché presso l’Assessorato Regionale dell’Energia dal Sindaco di Scicli (22/05/2017) e da questo Comitato (01/03/2018).

Analizza perciò i documenti al riguardo emanati dall’Ufficio del Genio Civile di Ragusa e dall’Ufficio Urbanistica del nostro Comune, tenendo altresì conto del ricorso al TARS per “motivi aggiunti”, acquisito, come dicevamo, con nota dell’Avvocatura dello Stato. Tiene infine conto sia delle memorie presentate da Legambiente e dall’Ufficio urbanistica del Comune, sia della memoria difensiva della ditta interessata,nonché dell’ordinanza del TARS di Catania del 22 luglio 2019, che nega la “sospensiva” all’ordinanza di demolizione.

Nella sua memoria difensiva la ditta – non tenendo conto del fatto che, chiedendo la sanatoria, ha esplicitamente riconosciuto l’esistenza degli abusi edilizi – nega che tali abusi siano mai stati commessi. A tal fine cita l’autorizzazione comunale 1/SUAP del 2009, dicendo che “…gli elaborati grafici presenti nell’autorizzazione SUAP 01/2009 riportano tutti i corpi di fabbrica presenti”. Riguardo all’altezza dei fabbricati dice poi che essa “è subalterna alle quote di sistemazione esterna dei piazzali”, citando a dimostrazione la documentazione fotografica annessa al verbale di sopralluogo del funzionario provinciale in data 5 maggio 2009.

Conseguentemente il provvedimento analizza la documentazione allegata alla pratica 1/SUAP con il “preliminare di vendita” del 16/06/2008  in cui si descrivono gli immobili, già adibiti a pollaio, come non agibili,  con il quasi totale degrado delle strutture murarie e il crollo della copertura, “come risulta dal sopralluogo effettuato dall’UTE di Ragusa” che lo ha definito “unità collabente”; descrizione confermata nell’atto di compravendita del 13.05.2009, allegato dalla ditta alla pratica AIA. Il provvedimento analizza poi le foto citate, che dimostrano “come sia di tutta evidenza una recente sopraelevazione dei fabbricati…”, realizzata “in epoca successiva al rilascio dell’autorizzazione SUAP n. 1/2009 del 13 gennaio 2009.”.  Ricorda poi che la modifica di destinazione d’uso era consentita solo “nel rispetto della cubatura esistente”, per cui – conclude che “il rilascio dell’Autorizzazione SUAP n. 1/2009 si sia fondato su una difforme rappresentazione grafica da parte del proponente dello stato di fatto esistente”.

Non solo. Visto che la ditta si difende citando le autorizzazioni ottenute da Comune e Provincia, il provvedimento esamina altresì la n. 40/SUAP del 4 agosto 2011, evidenziando come essa sia stata rilasciata “in presenza del parere di non conformità urbanistica reso dal settore Urbanistica del Comune di Scicli… e del parere contrario, confermante il precedente parere anch’esso negativo, del servizio Edilizia privata del medesimo Comune”.

Il provvedimento quindi, anche sulla scorta dell’ordinanza del TARS Catania, negante la “sospensiva” all’ordinanza di demolizione, e confermando la correttezza e la validità delle determinazioni del Genio Civile di Ragusa e dell’Ufficio Urbanistica Comunale, ritiene che il rilascio dell’AIA del DDS 218/2016 “ne risulta viziato ab origine” e che … “il vizio inficiante l’AIA sia significativamente grave”. Di qui l’annullamento in autotutela.

3- Cosa accadrà

L’annullamento dell’AIA è certamente un risultato importante, ma non necessariamente significherà la conclusione della vicenda. E’ infatti possibile, anzi probabile, che la ditta interessata faccia ricorso al TARS per chiederne l’annullamento (sarebbe l’annullamento dell’annullamento: ci si scusi il gioco di parole, ma le cose stanno così). E c’è da augurarsi che l’Assessorato Regionale all’Energia e, a supporto, il Comune di Scicli, seguano la vicenda come è doveroso e si costituiscano in giudizio, come è loro dovere a tutela dell’interesse pubblico e della nostra città.

Ma c’è in atto presso il TARS Catania un altro procedimento, promosso sempre dalla ditta contro il diniego di sanatoria da parte del Comune. Al riguardo ci sembrerebbe doveroso, se ancora possibile, che l’Amministrazione Comunale rafforzasse il suo collegio di difesa affidato, per quello che ci è dato sapere, al solo ufficio legale comunale. Ma c’è di più. Che i provvedimenti autorizzativi comunale (1/SUAP del 2009 e 40/SUAP del 2011) sono illegittimi non lo dicono ormai solo dei “fancazzisti” di un “sedicente Comitato”, ma un Ufficio della Regione Siciliana in un documento ufficiale. E della 1/SUAP si dice anche che “si sia fondato su una difforme rappresentazione grafica da parte del proponente dello stato di fatto esistente”.  Riteniamo che la trasmissione alla Procura da parte del Comune del D.D.S. n. 110/S8-D.A.R. del 14/02/2020 sia un “atto dovuto”, perché sia il giudice penale a vagliare l’eventuale presenza di un reato.

-A cura del Comitato di Volontariato per la tutela della salute, dell’ambiente e del territorio

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