Coronavirus: Tutti i chiarimenti della circolare n. 19 del 23/5/2020
Pasticcerie, panifici, tabacchiย e mercati del contadino potranno svolgere la loro attivitร anche le domeniche e i giorni festivi –ย Lo chiarisce la circolare n. 19 del DRPC Sicilia interpretando per omogeneitร di contenuti lโart.10, comma 1 dellโordinanza n.21 del 17 maggio 2020 che escludeva dallโobbligo di chiusura al pubblico solamente โle farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione e i fioraiโ.
Esercizi commerciali in luoghi turistici e in luoghi di culto –ย I Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, lโapertura al pubblico durante la domenica e giorni festivi degli esercizi commerciali che si trovano nelle localitร turistiche e in luoghi di culto. Fanno eccezione i supermercati e gli outlet per i quali continua a valere lโobbligo di chiusura.
Scuole di danza, Parchi avventura e Parchi acquatici potranno rimanere aperti anche la domenica e i giorni festivi.ย Lo chiarisce la circolare n. 19 che considera tali attivitร assimilabili ad attivitร sportive riconducendo la loro disciplina a quella indicata dal DPCM del 17 maggio 2020 e alle prescrizioni delle circolari del Dipartimento Attivitร Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot.16255 del 3 maggio 2020 e prot. 19361 del 21 maggio 2020. Tutte le attivitร in oggetto dovranno, ovviamente, essere svolte nel rispetto delle prescrizioni necessarie al contenimento del COVID.
Teatri,ย cinema, sale concertoย โย Secondo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 l’attivitร di spettacolo riprenderร il 15 giugno con il limite massimo di 200 spettatori per singola sala per gli spettacoli che si svolgono in luoghi chiusi e 1000 spettatori per gli spettacoli all’aperto. A tal proposito la circolare n. 19 chiarisce che per quanto riguarda la Regione Siciliana il numero di 200 persone si riferisce esclusivamente agli spettatori, restando escluso tutto il personale funzionale all’attivitร di spettacolo (maschere, attori, musicisti, tecnici, operatori, etcโฆ).
Esenzioni dalla quarantena obbligatoria โย Tra le categorie dei soggetti esenti dall’obbligo della quarantena va assimilato anche il personale dei ruoli dellโAvvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato. Si ricorda al proposito che lโart.19 dellโordinanza n.21 del 17 maggio 2020 prevede che sono esonerati dallโosservanza degli obblighi di cui allโarticolo che precede gli appartenenti alle seguenti categorie โฆ. gliโb) appartenenti alle Forze dellโordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governoโ.
Uso della mascherinaย โ Quanto all’uso della mascherina la circolare ribadisce che si tratta di โun dispositivo di protezione individuale eย cheย il suo uso รจ un segno di rispetto per le persone che ci circondano.ย Portarla sempre con sรฉ, anche nei luoghi allโaperto, e indossarla quando non si puรฒ garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, รจ un obbligoโ.ย Pertanto, lโuso della mascherina (che copra naso e bocca) รจ previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, cosรฌ come si legge anche allโart.3 del DPCM del 17 maggio 2020 – โnon sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezzaโ interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc..
E’ obbligatorio avere la mascherina sempre con sรฉ ed immediatamente disponibile per indossarla ogni qualvolta non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non รจ necessario indossarla, mentre in una strada frequentata รจ obbligatorio.
Per quanto riguarda l’uso durante l’attivitร motoria si ricorda che lโordinanza n.21 prevede che tale attivitร debba essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza lโuso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che lโutilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non รจ obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilitร che ne rendano incompatibile lโuso.
