Il Comitato Micenci chiede l’indennizzo per mancata attivazione autobotte idrica. Ma il Comune…
Il Comitato Micenci esprime sorpresa sul diniego, opposto a diversi cittadini da parte del Comune di Scicli, allâindennizzo automatico per mancata attivazione del servizio sostitutivo di autobotte in occasione dellâinterruzione dellâerogazione dellâacqua potabile a Donnalucata da ottobre 2022 a gennaio 2023. Si ribadisce che quanto richiesto dai cittadini è previsto dalla carta dei servizi del SII del Comune  e invita il sindaco di Scicli ad annullare in autotutela il provvedimento e provvedere allâerogazione dellâindennizzo. Di seguito la lettera:
“Al Signor Sindaco di Scicli
Gentile signor sindaco, in qualitĂ di utenti e fruitori dei servizi erogati dal comune di Scicli residenti
o domiciliati a Donnalucata , ci permettiamo di segnalare quanto segue certi che i suoi uffici
potranno risolvere il problema.
Come noto, da ottobre 2022 a gennaio 2023, a Donnalucata è stato sospeso il servizio di erogazione
dellâacqua potabile. Diversi cittadini, che a seguito di questo evento hanno richiesto un indennizzo
per la mancata attivazione del servizio sostitutivo, hanno ricevuto dal comune di Scicli una
ingiustificata e ingiustificabile lettera di diniego. Facciamo osservare che la carta dei servizi del ciclo
integrato dellâacqua del comune di Scicli si riferisce, al punto 2.3 ( pag 9 ) al servizio acquedotto ad
usi potabili. Ciò vuol dire che il comune eroga agli utenti, attraverso lâacquedotto comunale,
soltanto acqua potabile e non potrebbe essere altrimenti.
Infatti, al successivo punto 2.5 – impegni del gestore â si legge : Il gestore ( il comune di Scicli )
somministra acqua, per usi potabili, di cui assicura la conformitĂ ai requisiti delle norme vigenti,
fino al punto di consegna allâutente. I servizi vengono garantiti con continuitĂ per tutti i giorni
dellâanno.
Al punto 2.6 – qualitĂ dellâacqua distribuita â si specifica ancora meglio : Il Gestore garantisce agli
utenti il rispetto dei vigenti standard di legge previsti per la âqualitĂ dellâacqua destinata al
consumo umanoâ. Viene cioè distribuita solo acqua potabile
Ancora, a pag. 14 della carta dei servizi nel trattare gli INDICATORI SPECIFICI DELLA CONTINUITAâ
DEL SERVIZIO si parla di Tempo massimo per lâattivazione del servizio sostitutivo di emergenza in
caso di sospensione del servizio idropotabile. Per essere chiari vuol dire che in caso di mancata
erogazione dellâacqua potabile il comune deve mettere a disposizione dei cittadini le autobotti . Il
fatto che dai rubinetti esca comunque acqua come sostiene un funzionario del comune di Scicli,
acqua però non utilizzabile perchè non si può bere per ordinanza sindacale, non significa che il
servizio viene reso. Il servizio non viene reso in quanto il comune di Scicli con il servizio idrico eroga
esclusivamente acqua potabile e non genericamente acqua.
Arriviamo alla richiesta di rimborso automatico : non si tratta di una richiesta pretestuosa in quanto
allâ Articolo 61 della carta dei servizi – Standard specifici di qualitĂ contrattuale del SII ( è il livello di
qualitĂ riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale) – Tabella 1 – Livelli
specifici di qualitĂ contrattuale del SII, rigo 10 di pag. 35 si legge che : il Tempo massimo per
lâattivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile
è di 48 ore.
Ciò viene ripreso nella pag. 36 della carta dei servizi Titolo X INDENNIZZI AUTOMATICI ( Lâindennizzo
automatico è lâimporto riconosciuto allâutente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo
standard specifico di qualitĂ );
Infatti allâ Articolo 63 – Casi di indennizzo automatico â viene trattato lâindennizzo che tocca
allâutente :
In caso di mancato rispetto degli STANDARD SPECIFICI di qualitĂ definiti allâArticolo 61, il gestore
corrisponde allâutente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico
base pari a trenta (30) euro.
Lâindennizzo automatico base di cui al precedente comma 63.1, ad esclusione degli indennizzi relativi
al mancato rispetto della fascia di puntualitĂ degli appuntamenti di cui allâArticolo 26, è crescente
in relazione al ritardo nellâesecuzione della prestazione come indicato di seguito:
se lâesecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello
standard, è corrisposto lâindennizzo automatico base;
se lâesecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo
triplo dello standard, è corrisposto il doppio dellâindennizzo automatico base;
se lâesecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo
dellâindennizzo automatico base.
Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come âIndennizzo automatico per
mancato rispetto dei livelli specifici di qualitĂ contrattuale definiti dallâAutoritĂ per lâenergia elettrica
il gas e il sistema idricoâ. Nel medesimo documento deve essere altresĂŹ indicato che â âLa
corresponsione dellâindennizzo automatico non esclude la possibilitĂ per il richiedente di richiedere
nelle opportune sedi il risarcimento dellâeventuale danno ulteriore subitoâ.
In conclusione non si chiede lâindennizzo per la mancata erogazione dellâacqua potabile ma, per non
aver il comune di Scicli attivato il servizio sostitutivo entro sei giorni dallâordinanza di divieto di
utilizzo dellâacqua. La invitiamo pertanto a voler revocare in autotutela le lettere di diniego di
riconoscimento dallâindennizzo e mettere in atto tutte le procedure amministrative per il suo
riconoscimento.”
Donnalucata 14/04/2024
Per il comitato – Claudio Conti